Art. 1.

      1. L'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. (Tabelle delle sostanze soggette a controllo). - 1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza e al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in sei tabelle da approvare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità.
      2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.
      3. Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal comma 1.
      4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.
      5. Il Ministro della salute con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate».

 

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